Art. 668 c.p.
Rappresentazioni teatrali o cinematografiche abusive
[1]Chiunque recita in pubblico drammi o altre opere, ovvero da' in pubblico produzioni teatrali di qualunque genere, senza averli prima comunicati all'Autorita', e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 15.000.
[2]Alla stessa sanzione soggiace chi fa rappresentare in pubblico ((opere)) cinematografiche, non sottoposte prima alla revisione dell'Autorita' ((o non sottoposte a classificazione o senza rispettare la classificazione verificata dalla Commissione per la classificazione delle opere cinematografiche)).
[3]Se il fatto e' commesso contro il divieto dell'Autorita', si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 30.000.
[4]Il fatto si considera commesso in pubblico se ricorre taluna delle circostanze indicate nei numeri 2° e 3° dell'articolo 266.
Testo vigente dal 12 gennaio 2018, tuttora in vigore · versione 286 su Normattiva