Codice penale

Art. 671 c.p.Impiego di minori nell'accattonaggio

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 ottobre 1930 al 15 dicembre 1981. Leggi il testo vigente →

[1]Chiunque si vale, per mendicare, di una persona minore degli anni quattordici o, comunque, non imputabile, la quale sia sottoposta alla sua autorita' o affidata alla sua custodia o vigilanza, ovvero permette che tale persona mendichi, o che altri se ne valga per mendicare, e' punito con l'arresto da tre mesi a un anno.

[2]Qualora il fatto sia commesso dal genitore o dal tutore, la condanna importa la sospensione dall'esercizio della patria potesta' o dall'ufficio di tutore.

Testo in vigore dal 26 ottobre 1930 al 15 dicembre 1981

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 408/1997

    Questione infondata
    17 dicembre 1997

    È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 671, primo e secondo comma, cod. pen. (impiego di minori nell'accattonaggio), nella parte in cui prevede in tre mesi d'arresto il minimo della pena, sollevata per contrasto con gli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione. Infatti, è evidente che non può proporsi come idoneo termine di paragone il trattamento sanzionatorio previsto dall'art. 726 cod. pen. (atti contrari alla pubblica decenza) ponendosi tale norma a salvaguardia di beni giuridici diversi da quelli protetti dalla censurata ipotesi di mendicita invasiva. red.: A. Agrò

    Art. 671 c.p. · Art. 3 cost. · Art. 27 cost. · Art. 31 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Commette contravvenzione chi pubblica o diffonde notizie false, esagerate o tendenziose, per le quali possa essere turbato l'ordine pubblico (art. 656). La Commissione parlamentare, ritenendo che la parola «tendenziose» richiami il dolo specifico di turbare l'ordine pubblico, ne propose la soppressione. Ma quell'aggettivo si riferisce obiettivamente alla qualità delle notizie, e non all'elemento intenzionale. Sono tendenziose non solo le notizie che tendono ad uno scopo illecito, ma altresì quelle che hanno in sè la capacità di produrre un effetto dannoso indipendentemente dalla volontà dell'agente. La «tendenziosità» anche subiettiva delle notizie, d'altra parte, si ha quasi sempre nella loro origine, perchè esse vengono messe in giro allo scopo di nuocere all'ordine pubblico, e sono poi ripetute e diffuse da una quantità di persone per mera imprudenza, cioè per colpa. È manifesto che, in questo caso, il quale, ripeto, è il più comune, le notizie non cessano d'essere tendenziose anche rispetto alla loro divulgazione colposa. Il termine: «notizie tendenziose», pertanto, non esclude e non implica il dolo; il che è precisamente proprio delle contravvenzioni, le quali sono punibili tanto a titolo di dolo, quanto a titolo di colpa, senza che sia da farsi distinzione fra le due ipotesi, fuori dei casi (che qui non vengono in considerazione) in cui la legge faccia dipendere da tale distinzione un determinato effetto giuridico (articoli 42 e 43).

    Relazione al Codice penale (1930), n. 215

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art671 · fonte su Normattiva