Art. 670 c.p. — Mendicità
Articolo abrogato dalla l. 25 giugno 1999, n. 205.
Abrogato dal 13 luglio 1999 · versione 170 su Normattiva
Articolo abrogato dalla l. 25 giugno 1999, n. 205.
Abrogato dal 13 luglio 1999 · versione 170 su Normattiva
3 versioni dal 1930
Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
REATI IN GENERE - MENDICITA' - OMESSA PREVISIONE, QUALE ELEMENTO INTEGRATIVO DEL REATO, DELLA MANCANZA DI MEZZI DI SOSTENTAMENTO DOVUTA A PROPRIO DOLO O COLPA - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 2, 3 E 27, TERZO COMMA, COST. - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
Manifesta inammissibilita' della questione, in quanto concernente norma gia' dichiarata costituzionalmente illegittima. - S. n. 519/1995. red.: G. Leo
REATO IN GENERE - MENDICITA' - MANCANZA DI MEZZI DI SOSTENTAMENTO IMPUTABILE A PROPRIA CONDOTTA DOLOSA O COLPOSA - OMESSA PREVISIONE, QUALE ELEMENTO INTEGRATIVO DEL REATO - LAMENTATA LESIONE DEI PRINCIPI DI SOLIDARIETA', DI EGUAGLIANZA E DELLA FINALITA' RIEDUCATIVA DELLA PENA - QUESTIONE AVENTE AD OGGETTO NORMA GIA' DICHIARATA COSTITUZIONALMENTE ILLEGITTIMA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
Manifesta inammissibilita' della questione, in quanto concernente norma gia' dichiarata costituzionalmente illegittima. - S. n. 519/1995. red.: A.M. Marini
REATO IN GENERE - QUESTUA E MENDICITA' - REPRESSIONE PENALE DELL'ACCATTONAGGIO - ART. 670, PRIMO COMMA, C.P. - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI OFFENSIVITA' DEL REATO - DEDOTTA LESIONE DEGLI ARTT. 2, 3, 13, 27, TERZO COMMA, E 97, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - INGIUSTIFICATO RICORSO ALLA TUTELA PENALE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Illegittimita' costituzionale dell'art. 670, primo comma, del codice penale, impugnato in riferimento agli artt. 2, 3, primo e secondo comma, 13, 27, terzo comma e 97, primo comma, della Costituzione, in quanto non e' conforme al canone della ragionevolezza e travalica i limiti assegnati dalla Costituzione al legislatore, il ricorso non necessitato alla tutela penale in difesa di beni giuridici, quali la tranquillita' e l'ordine pubblico, che non sono posti in pericolo da manifestazioni non invasive di mera mendicita', consistenti in una semplice richiesta di aiuto. - V. sentt. nn. 51/1959 e 102/1975. red.: F. Mangano
REATO IN GENERE - QUESTUA E MENDICITA' - REPRESSIONE PENALE DELL'ACCATTONAGGIO - ART. 670, SECONDO COMMA, C.P. - IPOTESI AGGRAVATA - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI OFFENSIVITA' DEL REATO - DEDOTTA LESIONE DEGLI ARTT. 2, 3, PRIMO COMMA, 13, 27, TERZO COMMA, E 97, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - NON FONDATEZZA.
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 670, secondo comma, della Costituzione, sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, 13, 27, terzo comma, e 97, primo comma, della Costituzione, in quanto la repressione penale della mendicita' che si manifesti in forme invasive, che comportino modalita' ripugnanti o vessatorie, ovvero la simulazione di deformita' o malattie, e' giustificata dall'esigenza di tutelare rilevanti beni giuridici, fra i quali anche lo spontaneo adempimento del dovere sociale di solidarieta', turbato dall'impiego di mezzi fraudolenti volti a destare l'altrui pieta'. - V. sentt. n. 51/1959 e 102/1975. red.: F. Mangano
REATO IN GENERE - QUESTUA E MENDICITA' - ART. 670, SECONDO COMMA, C.P. - PENA - MINIMO EDITTALE DI UN MESE DI ARRESTO - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITA' DELLA PENA - DEDOTTA LESIONE DEGLI ARTT. 3, PRIMO COMMA, E 27, TERZO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - INCONGRUITA' DEL 'TERTIUM COMPARATIONIS' (SENT. N. 341/1994) - NON FONDATEZZA.
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale, riferita agli artt. 3, primo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione, dell'art. 670, secondo comma, del codice penale, nella parte in cui prevede, per l'ipotesi criminosa del reato di mendicita' ivi prevista, la pena di un mese di arresto come minimo edittale, perche' il 'tertium comparationis' evocato con il richiamo alla sent. n. 341/1994, relativa al reato di oltraggio, riguarda condotte di evidente diversita' e quindi non comparabili con quelle della fattispecie penale in oggetto. - V. sent. n. 341/1994. red.: F. Mangano
REATO IN GENERE - QUESTUA E MENDICITA' - COD. PEN., ART. 670 - REPRESSIONE PENALE DELL'ACCATTONAGGIO - CITTADINI CHE NON LAVORANO - PRETESO DIRITTO DI SOLLECITARE PUBBLICAMENTE ALTRI A PROVVEDERE AL LORO MANTENIMENTO - INSUSSISTENZA - VIOLAZIONE DELL'ART. 2 COST. - ESCLUSIONE - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
La repressione penale dell'accattonaggio non comprime affatto i diritti inviolabili dell'uomo e tantomeno rappresenta un'indiretta coercizione nei riguardi di quei soggetti che rifiutano di dedicarsi ad un lavoro. Al cittadino che non svolge attivita' lavorativa non puo' riconoscersi, per cio' solo, il diritto di sollecitare pubblicamente altri a provvedere al suo mantenimento. Pertanto, non e' fondata, in riferimento all'art. 2 cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 670 cod. pen..
REATO IN GENERE - QUESTUA E MENDICITA' - CODICE PENALE, ART. 670 - REPRESSIONE DELL'ACCATTONAGGIO - IPOTESI PARTICOLARI - STATO DI BISOGNO - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN RIFERIMENTO AGLI ARTT. 3, SECONDO COMMA, E 4, SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - NON FONDATEZZA, NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE - FATTO DI CHI, FISICAMENTE DEBILITATO E PRIVO DI SOCCORSI, E' INDOTTO ALLA MENDICITA' DALLA CARENZA DELL'ASSISTENZA PUBBLICA CUI AVREBBE DIRITTO EX ART. 38 COST. - RIENTRA NELLA SFERA DI APPLICAZIONE DELL'ART. 54 (STATO DI NECESSITA') COD. PEN..
L'orientamento della giurisprudenza, che in linea generale ha escluso che, riguardo al reato di accattonaggio, lo stato di bisogno possa confondersi con lo stato di necessita', non puo' essere accolto nel suo rigido schematismo in ordine a quelle situazioni oggettive e soggettive direttamente riferibili, tanto all'art. 4 quanto all'art. 38 della Costituzione e che debbono essere tenute ragionevolmente presenti dall'interprete ai fini di una decisione non in conflitto con diritti primari incomprimibili. Sotto questo profilo ben puo' rientrare nella sfera di applicazione dell'art. 54 del codice penale il fatto di colui che, fisicamente debilitato e privo di chi debba per legge provvedere ai suoi bisogni essenziali, si induca alla mendicita' per non essere stato messo in condizione di poter tempestivamente e validamente usufruire di quell'assistenza pubblica alla quale avrebbe diritto. Nel caso, il concetto di attualita' del pericolo di un danno grave alla persona, quale e' quello che puo' essere determinato da uno stato di bisogno non voluto, si profila come una costante senza soluzione fino a quando non siano rimosse le cause che vi hanno dato luogo. Solo in tali limiti, pertanto, puo' ritenersi non fondata la questione dell'art. 670 del codice penale, sollevata, in ordine agli aspetti particolari suddetti, in riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, e 4, secondo comma, della Costituzione.
GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - INTERPRETAZIONE ED AMBITO DI APPLICABILITA' DELLA NORMA DENUNZIATA - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE - FATTISPECIE.
La soluzione di questioni che riguardano la interpretazione e l'applicabilita' al caso concreto di una disposizione di legge ordinaria, sia pure in relazione al significato di norme costituzionali, non appartiene al campo di competenza della Corte costituzionale, la cui funzione ha per oggetto il controllo della legittimita' costituzionale delle leggi. Deve, pertanto, essere dichiarata inammissibile la questione di legittimita' costituzionale sollevata con ordinanza nella quale si chieda alla Corte costituzionale di precisare "se la norma contenuta nell'art. 38, primo e quarto comma Cost. abbia natura programmatica e precettiva in relazione all'art. 670 cod. pen., e di pronunciarsi quindi "circa l'incidenza dell'art. 38 Cost. sull'art. 670 del codice penale".
SICUREZZA PUBBLICA - ART. 70 CODICE PENALE - CONTRASTO CON IL PRINCIPIO DI LIBERTA' DI ASSISTENZA PRIVATA - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Vedi: Sent. 51/1959 B.
QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Vedi: Ord. 24/1956 D.
SICUREZZA PUBBLICA - ART. 670 CODICE PENALE - CONTRASTO CON IL PRINCIPIO DI LIBERTA' DI ASSISTENZA PRIVATA - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 670 Codice penale, in relazione all'art. 38, ultimo comma, della Costituzione, poiche' l'articolo del Codice penale tutela soltanto il bene giuridico della tranquillita' pubblica, mentre l'ultimo comma dell'art. 38 della Costituzione, si propone esclusivamente di dichiarare la liceita' dell'assistenza privata in concorso con l'assistenza pubblica.
Massime dai dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0. Della Cassazione non ci sono: il suo archivio non è riutilizzabile.
Corte costituzionale
Una declaratoria di illegittimità costituzionale rimuove la norma con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima della pronuncia, se non esauriti.
Riuniti i giudizi: dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 670, primo comma, del codice penale; dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 670, secondo comma, del codice penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 13, 27, terzo comma, 97, primo comma, della Costituzione, dal Pretore di Modena - sezione distaccata di Car…
ECLI:IT:COST:1995:519 · leggi il testo integrale
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 670, primo comma, del codice penale, sollevata dal giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Firenze, in riferimento agli artt. 2, 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo dell…
ECLI:IT:COST:1996:153 · leggi il testo integrale
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 670, primo comma, del codice penale, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, dal Pretore di Firenze e dal giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Fienze, con le ordinanze in epigrafe. Così deciso in Roma, nella s…
ECLI:IT:COST:1996:138 · leggi il testo integrale
dichiara: a) non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 670 del codice penale, sollevata, in riferimento all'art. 2 della Costituzione, dal pretore di La Spezia, con l'ordinanza di cui in epigrafe; b) non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 670 del codice penale, sollevata, in riferimento agli art…
ECLI:IT:COST:1975:102 · leggi il testo integrale
dichiara inammissibile la questione proposta dal Pretore di Milano con ordinanza emessa il 13 gennaio 1964 nel procedimento penale a carico di Ruggieri Venera, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 91 dell'11 aprile 1964. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1964. GASPARE AMBR…
ECLI:IT:COST:1964:116 · leggi il testo integrale
pronunciando con unica sentenza nei giudizi riuniti indicati in epigrafe: dichiara non fondata la questione, proposta con le ordinanze del 21 febbraio e 7 marzo 1959 del Pretore di Lucca, sulla legittimità costituzionale dell'art. 670 Codice penale, in riferimento all'art. 38, ultimo comma, della Costituzione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo…
ECLI:IT:COST:1959:51 · leggi il testo integrale
Qui l’articolo non era in discussione: è servito da metro per giudicarne un altro.
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 671 del codice penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, dalla Corte d'appello di Trieste, con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1997. Il Presidente: Granata…
ECLI:IT:COST:1997:408 · leggi il testo integrale
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Collegamenti
Art. 275
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 GIUGNO 1999, N. 205…
Art. 303
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 GIUGNO 1999, N. 205…
Art. 395
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 GIUGNO 1999, N. 205…
Art. 399
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 GIUGNO 1999, N. 205…
Art. 298
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 GIUGNO 1999, N. 205…
Art. 332
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 GIUGNO 1999, N. 205…
Ratio
Dai lavori con cui il legislatore illustrò il codice. È una fonte d’epoca, non un commento attuale.
Commette contravvenzione chi pubblica o diffonde notizie false, esagerate o tendenziose, per le quali possa essere turbato l'ordine pubblico (art. 656). La Commissione parlamentare, ritenendo che la parola «tendenziose» richiami il dolo specifico di turbare l'ordine pubblico, ne propose la soppressione. Ma quell'aggettivo si riferisce obiettivamente alla qualità delle notizie, e non all'elemento intenzionale. Sono tendenziose non solo le notizie che tendono ad uno scopo illecito, ma altresì quelle che hanno in sè la capacità di produrre un effetto dannoso indipendentemente dalla volontà dell'agente. La «tendenziosità» anche subiettiva delle notizie, d'altra parte, si ha quasi sempre nella loro origine, perchè esse vengono messe in giro allo scopo di nuocere all'ordine pubblico, e sono poi ripetute e diffuse da una quantità di persone per mera imprudenza, cioè per colpa. È manifesto che, in questo caso, il quale, ripeto, è il più comune, le notizie non cessano d'essere tendenziose anche rispetto alla loro divulgazione colposa. Il termine: «notizie tendenziose», pertanto, non esclude e non implica il dolo; il che è precisamente proprio delle contravvenzioni, le quali sono punibili tanto a titolo di dolo, quanto a titolo di colpa, senza che sia da farsi distinzione fra le due ipotesi, fuori dei casi (che qui non vengono in considerazione) in cui la legge faccia dipendere da tale distinzione un determinato effetto giuridico (articoli 42 e 43).
Relazione al Codice penale (1930), n. 215
urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art670 · fonte su Normattiva