Art. 676 c.p. — Rovina di edifici o di altre costruzioni
[1]Chiunque ha avuto parte nel progetto o nei lavori concernenti un edificio o un'altra costruzione, che poi, per sua colpa, rovini, ((e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire trecentomila a un milione ottocentomila)).
[2]Se dal fatto e' derivato pericolo alle persone, la pena e' dell'arresto fino a sei mesi ovvero dell'ammenda non inferiore a lire tremila.
Testo vigente dal 15 gennaio 2000, tuttora in vigore · versione 173 su Normattiva