Art. 679-bis c.p. — Omissioni in materia di precursori di esplosivi
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Chiunque omette di denunciare all'Autorita' il furto o la sparizione delle materie indicate come precursori di esplosivi negli Allegati I e II del Regolamento (CE) n. 98/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, e di miscele o sostanze che le contengono, e' punito con l'arresto fino a dodici mesi o con l'ammenda fino a euro 371.
Testo vigente dal 21 aprile 2015 al 1 febbraio 2022 · versione 262 su Normattiva