Art. 68 c.p.
Limiti al concorso di circostanze
[1]Salvo quanto e' disposto nell'articolo 15, quando una circostanza aggravante comprende in se' un'altra circostanza aggravante, ovvero una circostanza attenuante comprende in se' un'altra circostanza attenuante, e' valutata a carico o a favore del colpevole soltanto la circostanza aggravante o la circostanza attenuante, la quale importa, rispettivamente, il maggiore aumento o la maggiore diminuzione di pena.
[2]Se le circostanze aggravanti o attenuanti importano lo stesso aumento o la stessa diminuzione di pena, si applica un solo aumento o una sola diminuzione di pena.
Testo vigente dal 26 ottobre 1930, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva