Art. 682 c.p.Ingresso arbitrario in luoghi, ove l'accesso e' vietato nell'interesse militare dello Stato

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 ottobre 1930 al 16 ottobre 2013. Leggi il testo vigente →

Chiunque s'introduce in luoghi, nei quali l'accesso e' vietato nell'interesse militare dello Stato, e' punito, se il fatto non costituisce un piu' grave reato, con l'arresto da tre mesi a un anno, ovvero con l'ammenda da lire cinquecento a tremila.

Testo vigente dal 26 ottobre 1930 al 16 ottobre 2013 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art682 · fonte su Normattiva