Art. 686 c.p.Fabbricazione o commercio abusivi di liquori o droghe, o di sostanze destinate alla loro composizione

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[1]Chiunque, contro il divieto della legge, ovvero senza osservare le prescrizioni della legge o dell'Autorita', fabbrica, o introduce nello Stato, o detiene per vendere, o vende droghe, liquori o altre bevande alcooliche, e' punito con l'arresto fino a un anno o con l'ammenda da lire cinquecento a cinquemila.

[2]Alla stessa pena soggiace chi, senza osservare le prescrizioni della legge o dell'Autorita', fabbrica o introduce nello Stato sostanze destinate alla composizione di liquori o droghe.

Testo vigente dal 26 ottobre 1930 al 5 agosto 1994 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art686 · fonte su Normattiva