Art. 686 c.p.Fabbricazione o commercio abusivi di liquori o droghe, o di sostanze destinate alla loro composizione

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[1]((Chiunque, contro il divieto della legge, ovvero senza osservare le prescrizioni della legge o dell'autorita', fabbrica o introduce nello Stato droghe, liquori o altre bevande alcooliche ovvero detiene per vendere o vende droghe, e' punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da lire centomila a un milione.)) 141

[2]Alla stessa pena soggiace chi, senza osservare le prescrizioni della legge o dell'Autorita', fabbrica o introduce nello Stato sostanze destinate alla composizione di liquori o droghe.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 13 luglio 1994, n. 480

141

Il D.Lgs. 13 luglio 1994, n. 480 ha disposto (con l'art. 14, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore determinata dall'art. 15, salvo che il relativo procedimento penale sia stato definito".

Testo vigente dal 5 agosto 1994 al 15 gennaio 2000 · versione 146 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art686 · fonte su Normattiva