Art. 694 c.p.Omessa consegna di monete riconosciute contraffatte

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Chiunque, avendo ricevuto come genuine, per un valore complessivo non inferiore a lire venti, monete contraffatte o alterate, non le consegna all'Autorita' entro tre giorni da quello in cui ne ha conosciuto la falsita' o l'alterazione, indicandone la provenienza se la conosce, e' punito con l'ammenda fino a lire duemila.

Testo vigente dal 26 ottobre 1930 al 15 dicembre 1981 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art694 · fonte su Normattiva