Art. 714 c.p.Omessa o non autorizzata custodia, in manicomi o in riformatori, di alienati di mente o di minori

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[1]Chiunque, senza ordine dell'Autorita' o senza autorizzazione di questa, accoglie in uno stabilimento di cura una persona presentata come affetta da alienazione mentale, o in un riformatorio pubblico un minore, e' punito con l'ammenda da lire trecento a tremila.

[2]La stessa pena si applica qualora, pur non essendo richiesto l'ordine o l'autorizzazione, taluno accolga in uno stabilimento di cura una persona affetta da alienazione mentale, omettendo di darne avviso all'Autorita'.

[3]Soggiace all'arresto fino a sei mesi o all'ammenda da lire trecento a cinquemila chi, senza osservare le prescrizioni della legge, dimette da uno dei suindicati stabilimenti una persona che vi si trovi legittimamente ricoverata.

Testo vigente dal 26 ottobre 1930 al 17 maggio 1978 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art714 · fonte su Normattiva