Art. 726 c.p.Atti contrari alla pubblica decenza. Turpiloquio

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[1]Chiunque, in un luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti contrari alla pubblica decenza e' punito con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da lire cento a duemila.

[2]((COMMA ABROGATO DALLA L. 25 GIUGNO 1999, N. 205)).

Testo vigente dal 13 luglio 1999 al 6 febbraio 2016 · versione 170 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art726 · fonte su Normattiva