Art. 728 c.p. — Trattamento idoneo a sopprimere la coscienza o la volonta' altrui
[1]Chiunque pone taluno, col suo consenso, in stato di narcosi o d'ipnotismo, o esegue su lui un trattamento che ne sopprima la coscienza o la volonta', e' punito, se dal fatto deriva pericolo per l'incolumita' della persona, con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda da lire trecento a cinquemila.
[2]Tale disposizione non si applica se il fatto e' commesso, a scopo scientifico o di cura, da chi esercita una professione sanitaria.
Testo vigente dal 26 ottobre 1930, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva