Art. 728 c.p.Trattamento idoneo a sopprimere la coscienza o la volonta' altrui

[1]Chiunque pone taluno, col suo consenso, in stato di narcosi o d'ipnotismo, o esegue su lui un trattamento che ne sopprima la coscienza o la volonta', e' punito, se dal fatto deriva pericolo per l'incolumita' della persona, con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda da lire trecento a cinquemila.

[2]Tale disposizione non si applica se il fatto e' commesso, a scopo scientifico o di cura, da chi esercita una professione sanitaria.

Testo vigente dal 26 ottobre 1930, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art728 · fonte su Normattiva