Art. 658 c.p. — Procurato allarme presso l'Autorita'
Chiunque, annunziando disastri, infortuni o pericoli inesistenti, suscita allarme presso l'Autorita', o presso enti o persone che esercitano un pubblico servizio, e' punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire cento a cinquemila.
Testo vigente dal 26 ottobre 1930, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva