Art. 94 c.p.Ubriachezza abituale

[1]Quando il reato e' commesso in stato di ubriachezza, e questa e' abituale, la pena e' aumentata.

[2]Agli effetti della legge penale, e' considerato ubriaco abituale chi e' dedito all'uso di bevande alcooliche e in stato frequente di ubriachezza.

[3]L'aggravamento di pena stabilito nella prima parte di questo articolo si applica anche quando il reato e' commesso sotto l'azione di sostanze stupefacenti da chi e' dedito all'uso di tali sostanze.

Testo vigente dal 26 ottobre 1930, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art94 · fonte su Normattiva