Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Reati e pene - Concorso di circostanze - Divieto di prevalenza della circostanza attenuante speciale di cui all'art. 630, quinto comma, cod. pen. e della ulteriore circostanza attenuante ordinaria introdotta nell'art. 630 cod. pen. a seguito della sentenza n. 68 del 2012 - Difetto di motivazione sulla rilevanza - Censura di norme inconferenti - Manifesta inammissibilità della questione.
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 99, quinto comma, cod. pen., come sostituito dall'art. 4 della legge 5 dicembre 2005, n. 251, impugnato, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., «nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante speciale di cui all'art. 630, 5° comma cod. pen. e della ulteriore circostanza attenuante ordinaria introdotta nell'art. 630 cod. pen. dalla sentenza della Corte costituzionale n. 68/2012». La questione è formulata in termini astratti - vizio che si risolve in un difetto di motivazione sulla rilevanza - atteso che, con la sentenza impugnata nel giudizio a quo , gli imputati sono stati condannati per un diverso titolo di reato (art. 605 cod. pen.) e che la configurabilità della più grave fattispecie prevista dall'art. 630 cod. pen. e delle relative circostanze attenuanti speciali è meramente ipotetica. Inoltre, il giudice a quo impugna una norma inconferente rispetto all'oggetto delle censure, posto che il quinto comma dell'art. 99 cod. pen. si limita a introdurre un'ipotesi di recidiva obbligatoria, mentre il lamentato vulnus costituzionale scaturirebbe semmai dall'art. 69, quarto comma, cod. pen. (come modificato dall'art. 3 della legge n. 251 del 2005), che pone il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulla recidiva reiterata prevista dal quarto comma dell'art. 99 cod. pen., divieto la cui applicabilità all'ipotesi di recidiva obbligatoria appare peraltro dubbia. Sulla manifesta inammissibilità della questione per inesatta identificazione della norma da censurare, v., ex plurimis , le citate ordinanze nn. 358/2010, 198/2007 e 42/2007.
Riguarda ancheart. 4 legge 251/2005
Reati e pene - Recidiva obbligatoria per i delitti indicati all'art. 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale - Presunzione assoluta di più accentuata colpevolezza o di maggiore pericolosità del reo basata sul titolo del nuovo reato - Questione promossa con ordinanza carente in ordine alla descrizione della fattispecie concreta ed alla motivazione sulla rilevanza - Manifesta inammissibilità.
? manifestamente inammissibile, per questione promossa con ordinanza carente in ordine alla descrizione della fattispecie concreta ed alla motivazione sulla rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 99, quinto comma, cod. pen., impugnato, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost. in quanto dispone l'applicazione della recidiva obbligatoria per i delitti indicati all'art. 407, comma 2, lett. a ) del cod. proc. pen. in ragione di una presunzione assoluta di più accentuata colpevolezza o di maggiore pericolosità del reo basata sul titolo del nuovo reato. Nell'ordinanza di rimessione il giudice a quo ha omesso sia di indicare il capo di imputazione ed il titolo di reato per cui procede sia di descrivere il fatto contestato agli imputati. Inoltre, difetta la motivazione della rilevanza posto che non emerge se il reato per cui si procede ed a cui si riferisce la recidiva rientra nel catalogo dell'art. 407, comma secondo, lett. a ) cod. proc. pen. Sulla manifesta inammissibilità derivante dall'impossibilità di verificare la rilevanza della questione a causa della mancanza di indicazione del reato contestato e di descrizione della fattispecie, v. ex multis le citate ordinanza nn. 16/2014 e 295/2013.
Riguarda ancheart. 4 legge 251/2005
Reati e pene - Recidiva obbligatoria per i delitti indicati all'art. 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale - Presunzione assoluta di più accentuata colpevolezza o di maggiore pericolosità del reo basata sul titolo del nuovo reato - Irragionevolezza - Ingiustificata equiparazione di situazioni differenti - Violazione del principio di proporzionalità della sanzione - Necessità di espungere dal testo della disposizione le parole "è obbligatorio e," - Illegittimità costituzionale in parte qua .
? costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., l'art. 99, quinto comma, cod. pen., come sostituito dall'art. 4 della l. n. 251/2005, limitatamente alle parole «è obbligatorio e» in quanto dispone l'applicazione della recidiva obbligatoria per i delitti indicati all'art. 407, comma 2, lett. a ) del cod. proc. pen. sulla base di una presunzione assoluta di più accentuata colpevolezza o di maggiore pericolosità del reo legata al titolo del nuovo reato. ? irragionevole il rigido automatismo a cui dà luogo la norma censurata perché inadeguato a neutralizzare gli elementi eventualmente desumibili dalla natura e dal tempo di commissione dei precedenti reati e dagli altri parametri che dovrebbero formare oggetto della valutazione del giudice. ?, altresì, ingiustificata l'equiparazione del trattamento delle differenti ipotesi di reato previste nell'art. 407, comma secondo, lett. a ) cod. proc. pen. a seguito della cui commissione si prevede l'obbligatoria applicazione della recidiva reiterata, a differenza di quanto disposto nei primi quattro commi dell'art. 99 cod. pen. che prevedono ipotesi di diversa gravità della recidiva. La disparità di trattamento è ancora più manifesta se si considera che l'elenco dei delitti che comportano l'obbligatorietà concerne reati eterogenei. La previsione di un obbligatorio aumento di pena legato solamente al dato formale del titolo del reato, senza alcun accertamento della concreta significatività del nuovo episodio delittuoso, viola, infine, anche il principio di proporzione tra qualità e quantità della sanzione, da una parte, e offesa, dall'altra, in quanto la preclusione dell'accertamento della sussistenza delle condizioni che dovrebbero legittimare l'applicazione della recidiva può rendere la pena palesemente sproporzionata. Sul fondamento dell'istituto della recidiva nella più accentuata colpevolezza e nella maggiore pericolosità del reo, nonché sulla facoltatività di tutte le ipotesi di recidiva diverse da quelle del quinto comma dell'art. 99 cod. pen., v. le citata sentenza n. 192/2007 e le ordinanze nn. 171/2009, 257/2008, 193/2008, 90/2008 e 33/2008. Sull'applicazione dell'aumento di pena, nella recidiva facoltativa, solo allorché il nuovo episodio appaia concretamente significativo, in rapporto alla natura e al tempo di commissione dei precedenti, sotto il profilo della più accentuata colpevolezza e della maggiore pericolosità del reo, v. le citate ordinanze nn. 193/2008, 90/2008, 33/2008 e 409/2007. Sulla riconducibilità dell'individuazione delle condotte punibili e della configurazione del relativo trattamento sanzionatorio alla discrezionalità legislativa, v. le citate sentenze nn. 68/2012, 47/2010, 161/2009, 22/2007 e 394/2006. Sull'irragionevolezza delle presunzioni assolute, v. le citate sentenze nn. 232/2013, 213/2013, 182/2011, 164/2011, 265/2010 e 139/2010. Sulla violazione del principio di proporzionalità tra qualità e quantità della sanzione, da un lato, e offesa, dall'altro, derivante dalla previsione di un obbligatorio aumento di pena legato solamente al dato formale del titolo del reato, v. le citate sentenze nn. 251/2012, 183/2011, 192/2007 e 341/1994.
Riguarda ancheart. 4 legge 251/2005
Reati e pene - Circostanze del reato - Concorso di aggravanti ed attenuanti - Divieto di prevalenza delle attenuanti sulla recidiva reiterata ex art. 99, quarto comma, cod. proc. pen. - Obbligatorietà di un aumento di pena predeterminato e, in caso di concorso formale e continuazione, aumento nella misura non inferiore ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave - Denunciata violazione della finalità rieducativa della pena - Questione sollevata sulla base di premesse ermeneutiche non supportate da indirizzi giurisprudenziali consolidati, con omessa verifica delle alternative interpretative, e inadeguata motivazione sulla violazione del parametro evocato - Manifesta inammissibilità.
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 69, quarto comma, 99, quinto comma, e 81, quarto comma, cod. pen., censurati, in riferimento all'art. 27, terzo comma, nella parte in cui prevedono rispettivamente il divieto di prevalenza delle attenuanti sulla recidiva reiterata, l'obbligatorietà, in tal caso, di un aumento di pena predeterminato e, in caso di continuazione o concorso formale di reati, un aumento minimo di pena pari ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave. Infatti, non solo il rimettente non si pone il problema interpretativo di stabilire quale reato debba rientrare nell'elenco dell'art. 407, comma 2, lettera a), cod. proc. pen. affinché divenga operante il nuovo regime di obbligatorietà, ma anche non fornisce adeguata motivazione in ordine alla violazione dell'unico parametro evocato. - Sulla manifesta inammissibilità per insufficiente motivazione sul parametro v., citate, tra le ultime, ordinanze n. 35 e n. 15/2009.
Riguarda ancheart. 69 Codice penaleart. 81 Codice penale
Reati e pene - Recidiva - Determinazione della pena in caso di recidiva reiterata aggravata - Previsione di un aumento obbligatorio e fisso di due terzi - Denunciata previsione di uguale trattamento per situazioni diverse - Lamentata irragionevolezza - Dedotta violazione dei principi di personalità della responsabilità penale e della finalità rieducativa della pena - Mancata verifica da parte dei rimettenti della possibilità di una diversa opzione interpretativa, tale da determinare il superamento dei dubbi di costituzionalità - Manifesta inammissibilità della questione.
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 99, quarto comma, del codice penale, come sostituito dall'art. 4 della legge 5 dicembre 2005, n. 251, censurato, in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, e 27 Cost., nella parte in cui prevede, in caso di recidiva reiterata aggravata, un aumento «obbligatorio e fisso» della pena di rilevante entità. I rimettenti, infatti, non hanno sperimentato la praticabilità di una soluzione interpretativa del vigente quadro normativo diversa da quella posta a base dei dubbi di costituzionalità ipotizzati, e tale da determinare il possibile superamento di detti dubbi o da renderli comunque non rilevanti nei casi di specie. - Sulla diversa possibile interpretazione della disposizione censurata, v. le citate sentenza n. 192/2007 e ordinanza n. 409/1997.
sentenza 90/2008massima n. 32249 Riguarda ancheart. 4 legge 251/2005
Reati e pene - Recidiva - Determinazione della pena - Previsione di un aumento obbligatorio fisso per la recidiva semplice e per quella pluriaggravata - Mancata previsione che la pena possa essere aumentata «fino alla» misura indicata dal legislatore - Denunciata violazione del principio di ragionevolezza, di uguaglianza, di personalità della responsabilità penale e della funzione rieducativa della pena - Questione riferita a norme non applicabili nel giudizio 'a quo' - Manifesta inammissibilità.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 99, primo e terzo comma, del codice penale, come modificato dall'articolo 4 della legge 5 dicembre 2005 n. 251, censurato, in riferimento agli artt. 3, 25 e 27 della Costituzione, nella parte in cui stabilisce che - nei casi di recidiva semplice e di recidiva pluriaggravata - la pena possa essere aumentata nella misura fissa indicata in relazione a ciascuna di dette ipotesi, anziché «fino alla» misura stessa. La questione è irrilevante in quanto, come si desume dall'ordinanza di rimessione - all'imputato nel giudizio a quo è stata contestata la recidiva reiterata (e, più in particolare, la recidiva reiterata aggravata).
sentenza 91/2008massima n. 32251 Riguarda ancheart. 4 legge 251/2005
Reati e pene - Recidiva - Determinazione della pena in caso di recidiva reiterata aggravata - Previsione di un aumento obbligatorio e fisso di due terzi - Mancata previsione che la pena possa essere aumentata «fino alla» misura indicata dal legislatore - Denunciata violazione del principio di ragionevolezza, di uguaglianza, di personalità della responsabilità penale e della funzione rieducativa della pena - Esercizio non irragionevole della discrezionalità del legislatore - Sussistenza, per il giudice, di sufficienti margini di adattamento del trattamento sanzionatorio alle peculiarità del caso - Manifesta infondatezza della questione.
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 99, quarto comma, del codice penale, come modificato dall'articolo 4 della legge 5 dicembre 2005 n. 251, censurato, in riferimento agli artt. 3, 25 e 27 della Costituzione, nella parte in cui stabilisce che - nei casi di recidiva reiterata - la pena possa essere aumentata nella misura fissa indicata anziché «fino alla» misura stessa. Premesso che la scelta e la quantificazione delle sanzioni per i singoli fatti punibili rientra nella discrezionalità del legislatore, il cui esercizio è censurabile solo nel caso di manifesta irragionevolezza, in sede di sindacato di costituzionalità, la scelta legislativa di prevedere per talune forme di recidiva un aumento di pena fisso e per altre (la sola recidiva aggravata) un aumento variabile, non comporta - di per sé - una violazione del principio di uguaglianza e di ragionevolezza, non essendo dimostrato che la soluzione normativa adottata sia atta a produrre sperequazioni prive di qualsiasi ratio giustificativa, nel trattamento sanzionatorio di situazioni omogenee; né sussiste l'asserita violazione degli artt. 25 e 27 Cost., in quanto la tendenziale contrarietà delle pene fisse al «volto costituzionale» dell'illecito penale deve intendersi riferita alle pene fisse nel loro complesso e non anche ai trattamenti sanzionatori che coniughino articolazioni rigide ed articolazioni elastiche, in maniera tale da lasciare comunque adeguati spazi alla discrezionalità del giudice, ai fini dell'adeguamento della risposta punitiva alle singole fattispecie concrete, tanto più che, nell'ipotesi considerata, il giudice può, "a monte", decidere discrezionalmente se applicare o meno l'aumento di pena per l'aggravante in questione. - Sulla tendenziale contrarietà al "volto costituzionale" dell'illecito penale del sistema delle pene fisse, v., citata, sentenza n. 50/1980. - Sul concorso di pene fisse e pene variabili, v., citate, ordinanza n. 472/2002 e sentenza n. 188/1982.
sentenza 91/2008massima n. 32252 Riguarda ancheart. 4 legge 251/2005
Reati e pene - Recidiva - Determinazione della pena in caso di recidiva reiterata - Previsione di un aumento obbligatorio fisso - Denunciata irragionevolezza nonché violazione dei principi di eguaglianza, di legalità, di personalità della responsabilità penale, della finalità rieducativa della pena e del diritto di difesa - Mancata sperimentazione della praticabilità di un'opzione interpretativa che superi i dubbi di costituzionalità - Manifesta inammissibilità delle questioni.
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 99 cod. pen, come modificato dall'art. 4 della legge 5 dicembre 2005, n. 251, censurato, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, secondo comma, e 27 Cost., nella parte in cui prevede un aumento di pena obbligatorio e fisso per le ipotesi di recidiva reiterata. I rimettenti muovono dal presupposto che, a seguito della legge n. 251 del 2005, l'aumento di pena per la recidiva reiterata sia divenuto obbligatorio: tale lettura, tuttavia, non è l'unica possibile, posto che non solo si può ritenere che la recidiva reiterata sia divenuta obbligatoria unicamente nei casi di cui all'art. 99, quinto comma, cod. pen., ossia se concerne uno dei delitti di cui all'art. 407, comma 2, lettera a) , cod. proc. pen. (e nessuno dei rimettenti risulta procedere per uno di tali delitti), ma altresì, è possibile sostenere, nei limiti in cui si escluda l'obbligatorietà, che il giudice debba effettuare il giudizio di bilanciamento solo quando ritenga la recidiva reiterata effettivamente idonea a determinare, di per sé, un aumento di pena.
Riguarda ancheart. 4 legge 251/2005
Reati e pene - Recidiva - Determinazione della pena in caso di recidiva reiterata - Divieto di prevalenza delle attenuanti - Denunciata ingiustificata disparità di trattamento fra recidivi reiterati e lesione della funzione rieducativa della pena - Inesatta identificazione della norma oggetto di censura - Manifesta inammissibilità della questione.
E' manifestamente inammissibile, per inesatta identificazione della norma oggetto di censura, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 99, quarto comma, cod. pen., impugnato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 27, terzo comma, Cost., nella parte in cui, secondo il rimettente, porrebbe il divieto di prevalenza delle attenuanti sulla recidiva reiterata, in sede di bilanciamento delle circostanze: in realtà, detto divieto è sancito dall'art. 69, quarto comma, cod. pen., mentre la norma contestata, del tutto inconferente rispetto alle censure, si limita a fornire la nozione di recidiva reiterata e a stabilire gli aumenti di pena ad essa conseguenti. - Sul fatto che l'inesatta identificazione della norma oggetto di censura implichi la manifesta inammissibilità v., citate, ex plurimis , ordinanze n. 42/2007, n. 210 e n. 55/2006.
Riguarda ancheart. 4 legge 251/2005
DOGANA - D.P.R. 23 GENNAIO 1973, N. 43, ART. 296 - APPLICAZIONE DELLA RECIDIVA AGLI IMPUTATI DI CONTRABBANDO - ASSUNTA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AGLI IMPUTATI DI ALTRI REATI - VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
La particolare disciplina vincolante della recidiva in materia di contrabbando ex art. 296 d.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43, secondo cui la recidiva primaria e reiterata produce una forma speciale di aggravamento per le ipotesi di reato punite con la sola multa e precisamente l'inflizione obbligatoria della reclusione fino ad un anno in aggiunta alla pena pecuniaria, nel caso di recidiva primaria, e l'aumento dalla meta' a due terzi di tale pena aggiuntiva per il caso di recidiva reiterata, non costituisce una ingiustificata diversita' di trattamento rispetto alla nuova normativa disposta in materia dall'art. 9 del d.l. 11 aprile 1974, n. 99, convertito nella legge 7 giugno 1974, n. 220 che, a modifica dell'art. 99 c.p., rimette invece in linea di principio l'applicazione della recidiva alla discrezionalita' del giudice, e non contrasta quindi con l'art. 3, primo comma, Cost.. Il reato di contrabbando doganale, invero, presenta indubbiamente particolari caratteristiche collegate con la lesione di primari interessi dello Stato mediante l'evasione tributaria che l'agente procura, creando situazioni di possibile pericolo e di pubblico allarme, per cui, mentre e' evidente che la disciplina della recidiva attiene alla determinazione della misura della pena e, quindi, per costante giurisprudenza, rientra nella discrezionalita' del legislatore, le caratteristiche peculiari del reato stesso postulano una tutela particolarmente efficace, il che esclude quegli elementi di illogicita' o irragionevolezza che soli potrebbero legittimare un sindacato della Corte ai fini dell'osservanza del principio di eguaglianza.
sentenza 5/1977massima n. 8669 Riguarda ancheart. 9 d.l. 99/1974art. 296 Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale.