Art. 99 c.p.Recidiva

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[1]Chi, dopo essere stato condannato per un reato, ne commette un altro, soggiace a un aumento fino a un sesto della pena da infliggere per il nuovo reato.

[2]La pena e' aumentata fino alla meta':

[3]1° se il nuovo reato e' della stessa indole;

[4]2° se il nuovo reato e' stato commesso nei cinque anni dalla condanna precedente;

[5]3° se il nuovo reato e' stato commesso durante o dopo l'esecuzione della pena, ovvero durante il tempo in cui il condannato si sottrae volontariamente all'esecuzione della pena.

[6]Qualora concorrano piu' circostanze fra quelle indicate nei numeri precedenti, l'aumento di pena e' da un terzo alla meta'.

[7]Se il recidivo commette un altro reato, l'aumento della pena, nel caso preveduto dalla prima parte di questo articolo, e' da un terzo alla meta', e, nei casi preveduti dai capoversi precedenti, e' dalla meta' ai due terzi. 15

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 27 dicembre 1948, n. 1464

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Il D.P.R. 27 dicembre 1948, n. 1464 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "L'amnistia si applica anche ai recidivi nei casi preveduti dai capoversi dell'art. 99 del Codice penale e ai delinquenti abituali o professionali o per tendenza".

Testo vigente dal 29 dicembre 1948 al 12 aprile 1974 · versione 17 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art99 · fonte su Normattiva