capo I — Della estinzione del reato
- Art. 150 — Morte del reo prima della condanna
- Art. 151 — Amnistia
- Art. 152 — Remissione della querela
- Art. 153 — Esercizio del diritto di remissione. Incapaci
- Art. 154 — Più querelanti: remissione di uno solo
- Art. 155 — Accettazione della remissione
- Art. 156 — Estinzione del diritto di remissione
- Art. 157 — Prescrizione. Tempo necessario a prescrivere
- Art. 158 — Decorrenza del termine della prescrizione
- Art. 159 — Sospensione del corso della prescrizione
- Art. 160 — Interruzione del corso della prescrizione
- Art. 161 — Effetti della sospensione e della interruzione
- Art. 161-bis — Cessazione del corso della prescrizione
- Art. 162 — Oblazione nelle contravvenzioni
- Art. 162-bis — Oblazione nelle contravvenzioni punite con pene alternative
- Art. 162-ter — Estinzione del reato per condotte riparatorie
- Art. 163 — Sospensione condizionale della pena
- Art. 164 — Limiti entro i quali è ammessa la sospensione condizionale della pena
- Art. 165 — Obblighi del condannato
- Art. 166 — Effetti della sospensione
- Art. 167 — Estinzione del reato
- Art. 168 — Revoca della sospensione
- Art. 168-bis — Sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato
- Art. 168-ter — Effetti della sospensione del procedimento con messa alla prova
- Art. 168-quater — Revoca della sospensione del procedimento con messa alla prova
- Art. 169 — Perdono giudiziale per i minori degli anni diciotto
- Art. 170 — Estinzione di un reato che sia presupposto, elemento costitutivo o circostanza aggravante di un altro reato