Art. 117 (Codice penale militare di guerra) — Fraudolenta esonerazione dal servizio alle armi
[1]Chiunque, avendo, per ragione del suo ufficio, facolta' di fare richiesta di temporanea esonerazione dal servizio alle armi di militari in congedo richiamati, ovvero di rilasciare dichiarazioni che a detta esonerazione si riferiscono, attesta falsamente circostanze di fatto, che possono dare motivo alla esonerazione stessa, e' punito con la reclusione militare da uno a cinque anni.
[2]La stessa pena si applica a chiunque, avendo obbligo di dimettere i militari che fruiscono di esonerarione temporanea, o di denunciare la cessazione delle condizioni che avevano dato motivo alla esonerazione, omette di farlo nel tempo stabilito.
[3]Il militare, che fruisce della esonerazione temporanea ottenuta con mezzi illeciti, e' punito, per il solo fatto della esonerazione, con la reclusione militare da tre a cinque anni.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva