Art. 117Omessa esecuzione di un incarico

[1]Il comandante di una forza militare, che, senza giustificato motivo, non esegue l'incarico affidatogli, e' punito con la reclusione militare fino a tre anni.

[2]La condanna importa la rimozione.

[3]Se l'incarico non e' eseguito per negligenza, la pena e' della reclusione militare fino a un anno.

Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~art117 · fonte su Normattiva