Art. 117 — Omessa esecuzione di un incarico
[1]Il comandante di una forza militare, che, senza giustificato motivo, non esegue l'incarico affidatogli, e' punito con la reclusione militare fino a tre anni.
[2]La condanna importa la rimozione.
[3]Se l'incarico non e' eseguito per negligenza, la pena e' della reclusione militare fino a un anno.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva