Art. 119 — Militare di sentinella, vedetta o scolta, che si addormenta
[1]Il militare, che, essendo di sentinella, vedetta o scolta in alcuna delle circostanze indicate nel secondo comma dell'articolo precedente, si addormenta, e' punito con la reclusione militare fino a un anno.
[2]Se dal fatto e' derivato grave danno, la pena e' della reclusione militare fino a due anni.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva