Art. 120 (Codice penale militare di guerra) — Comandante che non tiene il posto di combattimento
[1]E' punito con la morte mediante fucilazione nel petto il comandante, che non tiene la nave o l'aeromobile al posto di combattimento assegnatogli. 38a
[2]Se il fatto e' commesso per colpa, la pena e' della reclusione militare fino a dodici anni.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 13 ottobre 1994, n. 589
38aLa L. 13 ottobre 1994, n. 589 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Per i delitti previsti dal codice penale militare di guerra e dalle leggi militari di guerra, la pena di morte e' abolita ed e' sostituita dalla pena massima prevista dal codice penale".
Testo vigente dal 25 ottobre 1994, tuttora in vigore · versione 39 su Normattiva