Art. 120 (Codice penale militare di guerra) — Comandante che non tiene il posto di combattimento
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[1]E' punito con la morte mediante fucilazione nel petto il comandante, che non tiene la nave o l'aeromobile al posto di combattimento assegnatogli.
[2]Se il fatto e' commesso per colpa, la pena e' della reclusione militare fino a dodici anni.
Testo vigente dal 6 maggio 1941 al 25 ottobre 1994 · versione 0 su Normattiva