Art. 120 (Codice penale militare di guerra)Comandante che non tiene il posto di combattimento

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 maggio 1941 al 25 ottobre 1994. Leggi il testo vigente →

[1]E' punito con la morte mediante fucilazione nel petto il comandante, che non tiene la nave o l'aeromobile al posto di combattimento assegnatogli.

[2]Se il fatto e' commesso per colpa, la pena e' della reclusione militare fino a dodici anni.

Testo vigente dal 6 maggio 1941 al 25 ottobre 1994 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~codice-penale-militare-di-guerra-art120 · fonte su Normattiva