Art. 72 (Codice penale militare di guerra) — Procacciamento di notizie riservate
Fuori dei casi preveduti dall'articolo 59, chiunque si procura notizie concernenti la forza, la preparazione o la difesa militare, la dislocazione o i movimenti delle forze armate, il loro stato sanitario, la disciplina o le operazioni militari, e ogni altra notizia che, non essendo segreta, ha tuttavia carattere riservato, per esserne stata vietata la divulgazione dall'Autorita' competente, e' punito, se il fatto non costituisce un piu' grave reato, con la reclusione militare da due a dieci anni.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva