Art. 128 — Violazione, soppressione, omessa consegna di dispacci; rivelazione del contenuto di comunicazioni
[1]Il militare, che indebitamente apre, sopprime, falsifica o non consegna un ordine scritto o altro dispaccio qualsiasi, che era incaricato di portare, o che rivela il contenuto di comunicazioni telegrafiche, radiotelegrafiche, telefoniche e simili, conosciuto da lui per ragione del suo ufficio o servizio, e' punito con la reclusione militare fino a cinque anni.
[2]Alla stessa pena soggiace il militare incaricato del servizio di comunicazioni telegrafiche, radiotelegrafiche, telefoniche e simili, che sopprime, trascrive infedelmente o comunque falsifica un ordine o un dispaccio inerente al servizio.
[3]Il militare, che omette per colpa di custodire, consegnare o trasmettere al destinatario, a cui era diretto, l'ordine o altro dispaccio, o la comunicazione, e' punito con la reclusione militare fino a un anno.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva