Art. 131 (Codice penale militare di guerra) — Smarrimento colposo di ordini o dispacci
Il militare, che, per colpa, smarrisce un ordine scritto o un dispaccio qualsiasi, che era incaricato di portare, e' punito con la reclusione militare da uno a sette anni.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva