Art. 133 (Codice penale militare di guerra) — Rivelazione del contenuto di ordini o dispacci
Il militare incaricato del servizio di comunicazioni telegrafiche, radiotelegrafiche, telefoniche e simili, che rivela il contenuto di un ordine o di un dispaccio inerente al servizio, affidatogli per la trasmissione, per la ricezione o per il recapito, e' punito, se il fatto non costituisce un piu' grave reato, con la reclusione militare da uno a cinque anni; e, se trattasi di un segreto attinente al servizio, con la reclusione militare da cinque a dieci anni.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva