Art. 133 — Requisizione arbitraria
[1]Il militare, che procede a requisizione senza averne la facolta', e' punito con la reclusione militare fino a tre anni.
[2]Ove sia stata usata violenza, si applica la reclusione militare da uno a cinque anni.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva