Art. 133Requisizione arbitraria

[1]Il militare, che procede a requisizione senza averne la facolta', e' punito con la reclusione militare fino a tre anni.

[2]Ove sia stata usata violenza, si applica la reclusione militare da uno a cinque anni.

Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~art133 · fonte su Normattiva