Art. 232Furto a danno del superiore al cui personale servizio il colpevole sia addetto, o nell'abitazione detto stesso superiore

[1]Il militare addetto al personale servizio di un superiore, che, in qualsiasi luogo, s'impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola al superiore che la detiene, al fine di trarne profitto per se' o per altri, e' punito con la reclusione da due a sette anni.

[2]La disposizione del comma precedente si applica anche se il fatto e' commesso, nell'abitazione del superiore, a danno di persona con questo convivente.

[3]Se ricorre alcuna delle circostanze indicate nel primo comma dell'articolo precedente, la pena e' della reclusione da tre a dieci anni.

[4]Se concorrono due o piu' delle circostanze indicate nel primo comma dell'articolo precedente, o se alcuna di dette circostanze concorre con altra fra quelle indicate nell'articolo 61 del codice penale o nell'articolo 47 di questo codice, la pena e' della reclusione da quattro a dodici anni.

[5]La condanna, quando non ne derivi la degradazione, importa la rimozione.

Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~art232 · fonte su Normattiva