Art. 232 — Furto a danno del superiore al cui personale servizio il colpevole sia addetto, o nell'abitazione detto stesso superiore
[1]Il militare addetto al personale servizio di un superiore, che, in qualsiasi luogo, s'impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola al superiore che la detiene, al fine di trarne profitto per se' o per altri, e' punito con la reclusione da due a sette anni.
[2]La disposizione del comma precedente si applica anche se il fatto e' commesso, nell'abitazione del superiore, a danno di persona con questo convivente.
[3]Se ricorre alcuna delle circostanze indicate nel primo comma dell'articolo precedente, la pena e' della reclusione da tre a dieci anni.
[4]Se concorrono due o piu' delle circostanze indicate nel primo comma dell'articolo precedente, o se alcuna di dette circostanze concorre con altra fra quelle indicate nell'articolo 61 del codice penale o nell'articolo 47 di questo codice, la pena e' della reclusione da quattro a dodici anni.
[5]La condanna, quando non ne derivi la degradazione, importa la rimozione.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva