Art. 203 (Codice penale militare di guerra)Atti di indisciplina collettiva

[1]Fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, sono puniti con la reclusione militare da tre a dieci anni i prigionieri di guerra, che, riuniti in numero di sei o piu':

[2]1° rifiutano, omettono o ritardano di obbedire a un ordine di un superiore;

[3]2° persistono nel presentare, a voce o per iscritto, una domanda, un esposto o un reclamo.

[4]Si applica la reclusione militare da dieci a venti anni a coloro che hanno promosso, organizzato o diretto il fatto.

[5]Se il fatto ha carattere di particolare gravita' per il numero dei colpevoli o per i motivi che lo hanno determinato, ovvero se e' commesso in circostanze di pericolo, o a bordo di una nave o di un aeromobile, le pene suddette sono aumentate dalla meta' a due terzi.

[6]Se il colpevole cede alla prima intimazione, si applica la reclusione militare da sei mesi a tre anni; tranne che abbia promosso, organizzato o diretto il fatto, nel quale caso la pena e' della reclusione militare da due a sette anni.

Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~codice-penale-militare-di-guerra-art203 · fonte su Normattiva