Art. 145 (Codice penale militare di guerra) — Mancata presentazione o mancato ritorno al reparto o al posto di lavoro, in presenza del nemico
[1]Commette il reato di diserzione, ed e' punito con la morte mediante fucilazione nel petto, il militare: 38a
[2]1° che, essendo destinato a un reparto in presenza del nemico, non lo raggiunge, senza giusto motivo, nei due giorni successivi a quello prefisso;
[3]2° che, appartenendo a un reparto in presenza del nemico, e, trovandosi legittimamente assente, non vi ritorna, senza giusto motivo, nei due giorni successivi a quello prefisso.
[4]Le stesse disposizioni si applicano al militare, che, comandato a eseguire opere militari in presenza del nemico, non raggiunge il posto di lavoro o non vi ritorna, senza giusto motivo, nei due giorni successivi a quello prefisso.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 13 ottobre 1994, n. 589
38aLa L. 13 ottobre 1994, n. 589 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Per i delitti previsti dal codice penale militare di guerra e dalle leggi militari di guerra, la pena di morte e' abolita ed e' sostituita dalla pena massima prevista dal codice penale".
Testo vigente dal 25 ottobre 1994, tuttora in vigore · versione 39 su Normattiva