Art. 145 (Codice penale militare di guerra) — Mancata presentazione o mancato ritorno al reparto o al posto di lavoro, in presenza del nemico
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[1]Commette il reato di diserzione, ed e' punito con la morte mediante fucilazione nel petto, il militare:
[2]1° che, essendo destinato a un reparto in presenza del nemico, non lo raggiunge, senza giusto motivo, nei due giorni successivi a quello prefisso;
[3]2° che, appartenendo a un reparto in presenza del nemico, e, trovandosi legittimamente assente, non vi ritorna, senza giusto motivo, nei due giorni successivi a quello prefisso.
[4]Le stesse disposizioni si applicano al militare, che, comandato a eseguire opere militari in presenza del nemico, non raggiunge il posto di lavoro o non vi ritorna, senza giusto motivo, nei due giorni successivi a quello prefisso.
Testo vigente dal 6 maggio 1941 al 25 ottobre 1994 · versione 0 su Normattiva