Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
REATI MILITARI - PUNIZIONE COME "ALLONTANAMENTO ILLECITO" DELL'ASSENZA DAL SERVIZIO PER PIU' DI UN GIORNO E MENO DI CINQUE - ASSERITA IRRAZIONALITA' PER LA MANCATA PREVISIONE, NELLA FATTISPECIE, DEL REQUISITO DELLA RIPETIZIONE DEL FATTO, RICHIESTA INVECE PER IL RITARDO INGIUSTIFICATO PER PIU' DI OTTO ORE, SANZIONATO COME ILLECITO DISCIPLINARE, NEL RIENTRO DEL MILITARE DALLA LIBERA USCITA O DAL PERMESSO - ESCLUSIONE - IMPOSSIBILITA' DI PORRE A CONFRONTO NORME SANZIONATORIE DI NATURA PENALE E DI NATURA DISCIPLINARE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE - POSSIBILITA' DI ATTENUARE LA LAMENTATA MANCANZA DI GRADUALITA', NEL PASSAGGIO DALL'ILLECITO DISCIPLINARE ALL'ILLECITO PENALE, ATTRAVERSO IL PRUDENTE USO DEL POTERE DEL COMANDANTE DI CORPO DI NON FORMULARE, A SECONDA DEI CASI, LA RICHIESTA DI PROCEDIMENTO.
La disomogeneita' che si riscontra tra il sistema delle sanzioni penali e il sistema delle sanzioni disciplinari, non consente di assumere la norma stabilita al punto 31 dell'Allegato C, del regolamento di disciplina militare (d.P.R. 18 luglio 1986, n. 545) - secondo la quale ricade sotto la sanzione disciplinare della consegna di rigore il ritardo ingiustificato e ripetuto superiore alle otto ore nel rientro del militare dalla libera uscita, dalla licenza o dal permesso - a 'tertium comparationis' per censurare come irrazionale la disposizione dell'art. 147 del codice penale militare di pace, che punisce come reato di "allontanamento illecito" l'assenza dal servizio militare superiore ad un giorno (ed inferiore a cinque giorni, a partire dai quali l'infrazione e' punita come diserzione) anche se solo occasionale e non ripetuta. E cio' a prescindere dalla considerazione che la trasposizione, dall'una all'altra delle fattispecie poste a confronto, del requisito della abitualita' - come prospettato dal giudice 'a quo' - implica valutazioni e scelte discrezionali possibili solo in un intervento di natura legislativa e non consentite in sede di giudizio di costituzionalita'. Va anche rilevato, d'altra parte, che la possibilita' - in base all'art. 65, settimo comma, lett. a) del citato d.P.R. n. 545 del 1986 - di sanzionare con la consegna di rigore, condotte di assenza dal servizio di rilievo penale, ma per le quali il comandante di corpo non abbia formulato la richiesta di procedimento, permette di attenuare, nel caso in questione, la lamentata mancanza di gradualita' nel passaggio dall'illecito disciplinare a quello penale. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 147 cod. pen. mil. di pace). - V. la precedente massima A. Per la manifesta infondatezza di questione gia' proposta, ma sotto altri profili, nei confronti dell'art. 147 cod. pen. mil. di pace, v. O. n. 448/1992. red.: S.P.
Riguarda anched.P.R. 545/1986
REATI MILITARI - ALLONTANAMENTO ILLECITO - ESERCIZIO ALTERNATIVO DELL'AZIONE PENALE O DISCIPLINARE - RICHIESTA DEL COMANDANTE DEL CORPO - CONDIZIONE DI PROCEDIBILITA' - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 2 E 25, SECONDO COMMA, COST. - QUESTIONE GIA' DICHIARATA NON FONDATA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale gia' dichiarata non fondata. - V. O. nn. 448/1992 e 495/1991. - V., inoltre, S. nn. 449/1991, 42/1975 e 114/1982 e O. n. 397/1987; S. n. 436/1995. red.: F. Mangano
Riguarda ancheart. 260 Codici penali militari di pace e di guerra (041U0303)
REATI MILITARI - RITARDATA PRESENTAZIONE IN SERVIZIO - SOTTOPOSIZIONE DI TALE INFRAZIONE, SECONDO IL GIUDICE 'A QUO' DI NATURA DISCIPLINARE, A SANZIONE PENALE - PROSPETTATO CONTRASTO CON I PRINCIPI DI PROPORZIONALITA' TRA GRAVITA' DEL FATTO E SANZIONE, DI OFFENSIVITA' DEL REATO, DELLA FUNZIONE RIEDUCATIVA DELLA PENA E DI STRETTA LEGALITA', POTENDO LA STESSA CONDOTTA ESSERE SANZIONATA DISCIPLINARMENTE OVE IL COMANDANTE DI CORPO NON INTENDA PROCEDERE PENALMENTE - LAMENTATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO E DEI VIGILI DEL FUOCO PER IL QUALE NON ESISTONO SIMILI IPOTESI - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Questione gia' dichiarata manifestamente infondata. - V. o. n. 448/1992.
REATI MILITARI - ALLONTANAMENTO ILLECITO - REATO PUNIBILE SU RICHIESTA DEL COMANDANTE DI CORPO - RITENUTA NATURA SOSTANZIALE E NON PROCESSUALE DELLA RICHIESTA - CONSEGUENTE ANTIGIURIDICITA' DEL FATTO IN DIPENDENZA DI VALUTAZIONI RIMESSE AL COMANDANTE - CONTRASTO CON IL PRINCIPIO DELLA RISERVA DI LEGGE IN MATERIA PENALE - PROSPETTATA VIOLAZIONE DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELLA PERSONA CON INCIDENZA SULLO SPIRITO DEMOCRATICO CUI E' INFORMATO L'ORDINAMENTO DELLE FORZE ARMATE - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Questione gia' dichiarata manifestamente infondata. - V. da ultimo O. n. 495/1991,
Riguarda ancheart. 260 Codici penali militari di pace e di guerra (041U0303)
REATI MILITARI - ALLONTANAMENTO ILLECITO - REATO PUNIBILE SU RICHIESTA DEL COMANDANTE DI CORPO - RITENUTA NATURA SOSTANZIALE E NON PROCESSUALE DELLA RICHIESTA - CONSEGUENTE ANTIGIURIDICITA' DEL FATTO IN DIPENDENZA DI VALUTAZIONI RIMESSE AL COMANDANTE - PROSPETTATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA RISERVA DI LEGGE IN MATERIA PENALE E DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELLA PERSONA, CON INCIDENZA SULLO SPIRITO DEMOCRATICO CUI E' INFORMATO L'ORDINAMENTO DELLE FORZE ARMATE - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Questione gia' dichiarata manifestamente infondata. - V. da ultimo ord. n. 495/91.
Riguarda ancheart. 260 Codici penali militari di pace e di guerra (041U0303)
REATI MILITARI - RITARDATA PRESENTAZIONE IN SERVIZIO - SOTTOPOSIZIONE DI TALE INFRAZIONE, SECONDO IL GIUDICE 'A QUO' DI NATURA DISCIPLINARE, A SANZIONE PENALE - PROSPETTATO CONTRASTO CON I PRINCIPI DI PROPORZIONALITA' TRA GRAVITA' DEL FATTO E SANZIONE, DI OFFENSIVITA' DEL REATO, DELLA FUNZIONE RIEDUCATIVA DELLA PENA E DI STRETTA LEGALITA', POTENDO LA STESSA CONDOTTA ESSERE SANZIONATA DISCIPLINARMENTE OVE IL COMANDANTE DI CORPO NON INTENDA PROCEDERE PENALMENTE - LAMENTATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO E DEI VIGILI DEL FUOCO PER IL QUALE NON ESISTONO SIMILI IPOTESI - ESCLUSIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Il trattamento sanzionatorio previsto dall'art. 147 c.p.m.p. per il reato di ritardata presentazione in servizio, sia per la individuabilita', nello stesso modello di genere, di piu' fattispecie diverse per struttura e disvalore, sia per il meccanismo della procedibilita' rimessa al Comandante di corpo, appare assistito da sufficienti garanzie di congruita' del sistema delle sanzioni rispetto alla specifica gravita' del fatto. Inoltre la previsione della reclusione militare per il reato di ritardata presentazione in servizio, risulta conforme alle specifiche finalita' rieducative della pena detentiva militare, non potendosi, infine, richiamare i regimi di altre categorie quali "tertia comparationis", data la specialita' dell'ordinamento militare e la peculiarita' della situazione soggettiva di chi e' tenuto alla prestazione del servizio. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 147, secondo comma, c.p.m.p. sollevata in riferimento agli artt. 3, 13, 25 e 27, terzo comma, Cost.). - sull'articolazione del trattamento sanzionatorio di cui all'art. 147, c.p.m.p. v. sent. n. 285/1991; - sul meccanismo di procedibilita' a richiesta del Comandante di corpo v. ord. n. 495/1991; - sul carattere delle finalita' rieducative della reclusione militare v. sent. n. 414/1991.
REATI MILITARI - ALLONTANAMENTO ILLECITO - REATO PERSEGUIBILE SU RICHIESTA DEL COMANDANTE DI CORPO - RIPROPOSIZIONE DI QUESTIONE, GIA' DICHIARATA NON FONDATA, SULL'ERRONEO PRESUPPOSTO CHE LA RICHIESTA DEL COMANDANTE SIA UNA CONDIZIONE NON DI PROCEDIBILITA' MA DI PUNIBILITA' - MANIFESTA INFONDATEZZA.
L'istituto della richiesta del comandante di corpo, come gia' affermato, ha carattere esclusivamente processuale e non sostanziale - come ritenuto dal giudice a quo - sicche' con la prospettazione - in base a tale erroneo presupposto - della questione di legittimita' costituzionale della norma che lo prevede, si tende ad operare, in forma surrettizia, un non consentito sindacato in ordine al merito di precedenti decisioni della Corte senza peraltro offrire nuovi ed ulteriori argomenti. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 147, cod.pen.mil.pace, in relazione all'art. 260 stesso codice, sollevata in riferimento agli artt. 2, 13, 25, secondo comma, e 52, terzo comma, Cost.). - V. sent. nn. 42/1975 e 114/1982 e ord. 397/1987.
Riguarda ancheart. 260 Codici penali militari di pace e di guerra (041U0303)