Art. 147Nozione del reato, sanzione penale

[1]Il militare, che, essendo in servizio alle armi, se ne allontana senza autorizzazione e rimane assente per un giorno, e' punito con la reclusione militare fino a sei mesi.

[2]Alla stessa pena soggiace il militare, che, essendo legittimamente assente, non si presenta; senza giusto motivo, nel giorno successivo a quello prefisso.

[3]Le disposizioni di questo articolo non si applicano, quando il fatto costituisce il reato di diserzione.

Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~art147 · fonte su Normattiva