Art. 149 — Casi di diserzione immediata
[1]E' considerato immediatamente disertore:
[2]1° il militare destinato a un corpo di spedizione od operazione, ovvero appartenente all'equipaggio di una nave militare o di un aeromobile militare, che, senza autorizzazione, si trova assente al momento della partenza del corpo, della nave o dell'aeromobile;
[3]2° il militare, che evade mentre sta scontando la pena detentiva militare;
[4]3° il militare, che evade mentre e' in stato di detenzione preventiva in un carcere militare; o dovunque, per un reato soggetto alla giurisdizione militare;
[5]4° il militare, che, senza autorizzazione, prende servizio a bordo di una nave estera o di un aeromobile estero, ovvero nelle forze armate di uno Stato estero;
[6]5° il militare, che abbandona il servizio alle armi, facendosi sostituire.
[7]Il disertore e' punito con la reclusione militare da uno a tre anni nei casi indicati nei numeri 1°, 2° e 3°; da due a cinque anni nel caso indicato nel numero 4°; da cinque a sette anni nel caso indicato nel numero 5°.
[8]Nei casi indicati nei numeri 2°, e 3°, non si applicano le disposizioni dell'articolo 385 del codice penale.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva