Art. 16 (Codice penale militare di guerra)Reati commessi da prigionieri di guerra italiani, o da altri militari italiani all'estero

Salve le disposizioni degli articoli precedenti, la legge penale militare di guerra si applica per i reati commessi da militari italiani prigionieri di guerra presso il nemico a danno di altri militari italiani o dello Stato italiano; e, in caso di mobilitazione generale, anche per i reati commessi in territorio estero da ogni altro militare italiano.

Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~codice-penale-militare-di-guerra-art16 · fonte su Normattiva