Art. 16 (Codice penale militare di guerra) — Reati commessi da prigionieri di guerra italiani, o da altri militari italiani all'estero
Salve le disposizioni degli articoli precedenti, la legge penale militare di guerra si applica per i reati commessi da militari italiani prigionieri di guerra presso il nemico a danno di altri militari italiani o dello Stato italiano; e, in caso di mobilitazione generale, anche per i reati commessi in territorio estero da ogni altro militare italiano.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva