Art. 167 (Codice penale militare di guerra)Atti di ostilita' commessi da persone diverse dai legittimi belligeranti

[1]Chiunque compie atti di guerra contro lo Stato italiano o a danno delle sue forze armate od opere o cose militari, senza avere la qualita' di legittimo belligerante, e' punito, se il fatto non e' preveduto come reato da una speciale disposizione di legge, con la pena di morte mediante fucilazione nel petto. 38a

[2]Se ricorrono particolari circostanze, che attenuano l'entita' del fatto o la responsabilita' del colpevole, si applica la reclusione militare non inferiore a cinque anni.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 13 ottobre 1994, n. 589

38a

La L. 13 ottobre 1994, n. 589 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Per i delitti previsti dal codice penale militare di guerra e dalle leggi militari di guerra, la pena di morte e' abolita ed e' sostituita dalla pena massima prevista dal codice penale".

Testo vigente dal 25 ottobre 1994, tuttora in vigore · versione 39 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~codice-penale-militare-di-guerra-art167 · fonte su Normattiva