Art. 26 (Codice penale militare di guerra) — Diminuzione di pena per gravi lesioni riportate o per atti di valore militare
[1]Nel caso di gravi lesioni personali riportate dall'imputato in fatti d'armi o in servizi di guerra, o di atti di valore compiuti nelle stesse circostanze, la pena stabilita per il reato commesso puo' essere diminuita nel modo seguente:
[2]1° alla pena di morte con degradazione e a quella dell'ergastolo puo' sostituirsi la reclusione da dieci a venti anni; 38a
[3]2° alla pena di morte mediante fucilazione nel petto puo' sostituirsi la reclusione militare da sei a quindici anni; 38a
[4]3° le altre pene possono essere diminuite da un terzo a due terzi.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 13 ottobre 1994, n. 589
38aLa L. 13 ottobre 1994, n. 589 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Per i delitti previsti dal codice penale militare di guerra e dalle leggi militari di guerra, la pena di morte e' abolita ed e' sostituita dalla pena massima prevista dal codice penale".
Testo vigente dal 25 ottobre 1994, tuttora in vigore · versione 39 su Normattiva