Art. 167 (Codice penale militare di guerra)Atti di ostilita' commessi da persone diverse dai legittimi belligeranti

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[1]Chiunque compie atti di guerra contro lo Stato italiano o a danno delle sue forze armate od opere o cose militari, senza avere la qualita' di legittimo belligerante, e' punito, se il fatto non e' preveduto come reato da una speciale disposizione di legge, con la pena di morte mediante fucilazione nel petto.

[2]Se ricorrono particolari circostanze, che attenuano l'entita' del fatto o la responsabilita' del colpevole, si applica la reclusione militare non inferiore a cinque anni.

Testo vigente dal 6 maggio 1941 al 25 ottobre 1994 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~codice-penale-militare-di-guerra-art167 · fonte su Normattiva