Art. 175 (Codice penale militare di guerra) — Uso di mezzi di guerra vietati, da parte di persona diversa dal comandante
Le pene stabilite dall'articolo precedente si applicano anche a chiunque, per nuocere al nemico, adopera mezzi o usa modi vietati dalla legge o dalle convenzioni internazionali, o comunque contrari all'onore militare. Tuttavia, la pena puo' essere diminuita.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva