Art. 194 (Codice penale militare di guerra) — Violenza contro le persone addette al servizio sanitario e i ministri del culto
[1]Fuori del caso preveduto dall'articolo 191, chiunque usa violenza contro alcuna delle persone regolarmente addette al servizio sanitario, quando a norma della legge o delle convenzioni internazionali devono essere rispettate e protette, e' punito con la reclusione da cinque a quindici anni.
[2]La stessa pena si applica, se il fatto e' commesso contro alcuno dei ministri del culto addetti alle forze armate.
[3]Se la violenza consiste nell'omicidio, ancorche' tentato o preterintenzionale, o in una lesione personale gravissima, si applicano le corrispondenti pene stabilite dal codice penale. Tuttavia, la pena detentiva temporanea e' aumentata.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva