Art. 177 (Codice penale militare di guerra) — Violenza proditoria. Resa a discrezione
[1]Chiunque, violando la legge o le convenzioni internazionali, usa proditoriamente violenza a una persona appartenente allo Stato nemico, e' punito con la reclusione da uno a quindici anni, se dal fatto e' derivata una lesione personale, e con l'ergastolo, se dal fatto e' derivata la morte.
[2]Le stesse pene si applicano, se la violenza e' usata, ancorche' non proditoriamente, sopra la persona di un nemico, che si sia arreso a discrezione.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva