Art. 177 (Codice penale militare di guerra)Violenza proditoria. Resa a discrezione

[1]Chiunque, violando la legge o le convenzioni internazionali, usa proditoriamente violenza a una persona appartenente allo Stato nemico, e' punito con la reclusione da uno a quindici anni, se dal fatto e' derivata una lesione personale, e con l'ergastolo, se dal fatto e' derivata la morte.

[2]Le stesse pene si applicano, se la violenza e' usata, ancorche' non proditoriamente, sopra la persona di un nemico, che si sia arreso a discrezione.

Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~codice-penale-militare-di-guerra-art177 · fonte su Normattiva