Art. 176 (Codice penale militare di guerra)Rappresaglie ordinate fuori dei casi preveduti dalla legge

Il comandante, che ordina di eseguire atti di ostilita' a titolo di rappresaglia fuori dei casi in cui questa e' consentita dalla legge o dalle convenzioni internazionali, o non ne ordina la cessazione quando ha ricevuto comunicazione ufficiale che l'avversario ha dato riparazione del fatto illecito, e' punito con la reclusione militare da tre a dieci anni.

Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~codice-penale-militare-di-guerra-art176 · fonte su Normattiva