Art. 168 (Codice penale militare di guerra) — Prolungamento arbitrario delle ostilita'
Il comandante, che, fuori dei casi di necessaria reazione o, comunque, senza giustificato motivo, prolunga le ostilita', dopo aver ricevuto comunicazione ufficiale di una sospensione d'armi, di un armistizio o della conclusione della pace, e' punito con la reclusione militare non inferiore a dieci anni.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva