Art. 178 (Codice penale militare di guerra) — Comandante che omette il preavviso in caso di bombardamento
E' punito con la reclusione militare fino a tre anni il comandante delle forze di investimento, che, fuori del caso di necessita' delle operazioni militari, omette, prima di cominciare il bombardamento, di fare quanto e' possibile per darne comunicazione alle Autorita' della piazza nemica, a norma della legge o delle convenzioni internazionali.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva