Art. 98 (Codice penale militare di guerra) — Omissione di provvedimenti per la difesa militare
[1]Il comandante, che, per colpa, omette di provvedere ai mezzi necessari alla difesa del forte, della piazza, dell'opera, del posto, della nave o dell'aeromobile, di cui ha il comando, ovvero trascura di porli in stato di resistere al nemico, e' punito con la reclusione militare fino a tre anni.
[2]La reclusione militare e' da uno a cinque anni, se dal fatto e' derivato danno al servizio militare.
[3]La condanna importa la rimozione.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva