Art. 222 (Codice penale militare di guerra) — Inottemperanza alla richiesta militare di prestazioni personali
Chiunque, ancorche' in paese nemico, omette o rifiuta, senza giustificato motivo, di prestare la propria attivita' professionale, o, comunque, la propria opera personale, legalmente richiesta dall'Autorita' militare per servizi occorrenti alle forze armate dello Stato, e' punito con la reclusione militare fino a tre anni.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva