Art. 184-bis (Codice penale militare di guerra) — Cattura di ostaggi
[1]((Il militare che viola i divieti della cattura di ostaggi previsti dalle norme sui conflitti armati internazionali e' punito con la reclusione militare da due a dieci anni.
[2]La stessa pena si applica al militare che minaccia di ferire o di uccidere una persona non in armi o non in atteggiamento ostile, catturata o fermata per cause non estranee alla guerra, al fine di costringere alla consegna di persone o cose.
[3]Se la violenza e' attuata si applica l'articolo 185)).
Testo vigente dal 3 febbraio 2002, tuttora in vigore · versione 45 su Normattiva