Art. 185-bis (Codice penale militare di guerra) — Altre offese contro persone protette dalle convenzioni internazionali
Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, il militare che, per cause non estranee alla guerra, compie atti di tortura o altri trattamenti inumani, trasferimenti illegali, ovvero altre condotte vietategli dalle convenzioni internazionali, inclusi gli esperimenti biologici o i trattamenti medici non giustificati dallo stato di salute, in danno di prigionieri di guerra o di civili o di altre persone protette dalle convenzioni internazionali medesime, e' punito con la reclusione militare ((da due)) a cinque anni.
Testo vigente dal 28 febbraio 2002, tuttora in vigore · versione 46 su Normattiva