Art. 185-bis (Codice penale militare di guerra)Altre offese contro persone protette dalle convenzioni internazionali

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((Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, il militare che, per cause non estranee alla guerra, compie atti di tortura o altri trattamenti inumani, trasferimenti illegali, ovvero altre condotte vietategli dalle convenzioni internazionali, inclusi gli esperimenti biologici o i trattamenti medici non giustificati dallo stato di salute, in danno di prigionieri di guerra o di civili o di altre persone protette dalle convenzioni internazionali medesime, e' punito con la reclusione militare da uno a cinque anni)).

Testo vigente dal 3 febbraio 2002 al 28 febbraio 2002 · versione 45 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~codice-penale-militare-di-guerra-art185bis · fonte su Normattiva