Art. 191
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 26 NOVEMBRE 1985, N. 689
Testo vigente dal 18 dicembre 1985, tuttora in vigore · versione 22 su Normattiva
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 26 NOVEMBRE 1985, N. 689
Testo vigente dal 18 dicembre 1985, tuttora in vigore · versione 22 su Normattiva
Spiegazione
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3 versioni dal 1941
Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
REATI MILITARI - INSUBORDINAZIONE - MINACCIA O INGIURIA IN ASSENZA DI SUPERIORE - TRATTAMENTO SANZIONATORIO - PENA DIVENUTA SUPERIORE A QUELLA PREVISTA PER REATI PIU' GRAVI PER EFFETTO DI PRONUNCE DI ACCOGLIMENTO DELLA CORTE - IRRAZIONALITA' - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE (INCISO).
La congruenza tra reati e pene rientra nel potere discrezionale del legislatore, il cui esercizio puo' essere censurato solo ove non sia rispettato il limite della ragionevolezza, come nel caso che un reato considerato originariamente piu' lieve finisca, a seguito di modifiche legislative o pronunce di illegittimita' costituzionale, per essere punito piu' rigorosamente di quelli di maggiore gravita'. Pertanto, e' costituzionalmente illegittimo - per contrasto con l'art. 3 Cost. - l'art. 191 cod. pen. mil. di pace (il quale punisce il reato di minaccia o ingiuria in assenza del superiore "con la reclusione militare da sei mesi a tre anni, se il superiore e' ufficiale e con la stessa pena fino a sei mesi, se il superiore non e' ufficiale") - limitatamente alle parole "con la reclusione militare da sei mesi a tre anni, se il superiore e' un ufficiale e con la stessa pena fino a sei mesi, se il superiore non e' un ufficiale" - in quanto, dopo le sentenze n. 26 del 1979 e 103 del 1982 della Corte costituzionale (che hanno dichiarato l'illegittimita' del sistema sanzionatorio disposto negli artt. 186 e 189 di detto codice per alcune figure del reato di insubordinazione, ferma restando l'illiceita' penale delle fattispecie in tali articoli previste, alle quali, di conseguenza, si rendono generalmente applicabili le pene comminate dal codice penale comune, di norma notevolmente meno gravi di quelle stabilite dall'ordinamento militare), il reato considerato in origine piu' lieve di cui all'art. 191 viene punito piu' rigorosamente di quello previsto dall'art. 189, dando cosi' luogo ad una palese irrazionalita' che deve essere eliminata con una pronuncia di illegittimita' costituzionale analoga a quella delle sentenze suddette. - Sul carattere complementare dell'ordinamento militare, v. S. n. 213/1984.
Massime dai dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0. Della Cassazione non ci sono: il suo archivio non è riutilizzabile.
Collegamenti
Art. 685
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 NOVEMBRE 2002, N. 313…
Art. 689
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 NOVEMBRE 2002, N. 313…
Art. 686
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 NOVEMBRE 2002, N. 313…
Art. 688
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 NOVEMBRE 2002, N. 313…
Art. 687
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 NOVEMBRE 2002, N. 313…
Art. 49
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 24 NOVEMBRE 1981, N. 689…
urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~art191 · fonte su Normattiva